Sez. U, Ordinanza n. 1807 del 06/02/2003 (Rv. 560290 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente di ente locale in servizio nelle istituzioni scolastiche dello Stato - Passaggio nei ruoli statali ai sensi della legge n. 124 del 1999 - Richiesta di permanenza nei ruoli dell'amministrazione locale, ex art. 8 di tale legge - Diniego da parte della p.a. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia originata dal provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, con il quale venga disposto il passaggio nei ruoli dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1999 e delle relative disposizioni di attuazione dettate con D.M. n. 184 del 1999, del dipendente di un ente locale in servizio presso istituzioni scolastiche statali e venga respinta, al riguardo, l'istanza del medesimo dipendente intesa alla permanenza nei ruoli dell'ente locale, in virtù della facoltà di opzione riconosciuta dall'art. 8 della citata legge, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo la regola generale - disposta dall'art. 63, primo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - della devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, atteso che in tal caso il "petitum sostanziale" si identifica nel diritto alla continuazione del rapporto in atto con l'amministrazione locale, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte si estenda all'impugnativa di un atto prodromico (quale, nella specie, il citato D.M. n. 184 del 1999).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Decr. Minist. 23/07/1999 num. 184, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)