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Sez. 3, Sentenza n. 3748 del 23/02/2005 (Rv. 580183 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Risarcimento dell'assicuratore della R.C.A. - Processo per la liquidazione del danno - Acconti versati al danneggiato - Imputazione - Disciplina ex art. 1194 cod. civ. - Presupposti - Contemporanea liquidità del credito per capitale e per interessi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580183-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da parte dell'assicuratore della R.C.A. al danneggiato, e nell'ipotesi di versamenti di somme in acconto compiuti in favore di costui nel corso del processo di liquidazione, la norma di cui all'art.1194, comma primo cod. civ. (a mente della quale "il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore"), contemplando un'ipotesi di pagamento parziale - essendo il debito avente ad oggetto il capitale e gli interessi un'unica vicenda obbligatoria - fa riferimento al caso in cui il creditore accetti un pagamento parziale che potrebbe legittimamente rifiutare, ed è posta, pertanto, nell'interesse del medesimo creditore che, ove costretto a subire anche la diversa imputazione operata dal debitore, perderebbe il beneficio dell'ulteriore fruttificazione del proprio capitale. Ne consegue l'erroneità dell'interpretazione che rinviene il presupposto applicativo del detto art.1194 nella contemporanea liquidità del credito per capitale e di quello per accessori, sia perchè nulla di simile è dato arguire dalla lettera della disposizione in parola, sia perchè, essendo quest'ultima posta a tutela dell'interesse del creditore, essa non può risolversi - rettamente intesa la sua portata applicativa - in un pregiudizio per quest'ultimo sol perchè suo credito risarcitorio è, per definizione (e senza sua colpa), illiquido fino alla sentenza che lo converte in obbligazione pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)