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Sez. L, Sentenza n. 6228 del 01/07/1994 (Rv. 487254 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere | Versamenti in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione del danno - Imputabilità agli interessi - Divieto - Imputazione al capitale - Necessità - Interessi legali - Calcolo sull'intero importo liquidato - Obbligatorietà - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487254-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere

in tema di risarcimento del danno i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall'art. 1194 cod. civ., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno; conseguentemente i suddetti versamenti devono essere imputati al capitale mentre gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero importo liquidato, con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino a quella di corresponsione degli acconti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)