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Sez. L, Sentenza n. 5171 del 26/11/1977 (Rv. 388795 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA PER LA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI MERITO - NECESSITA - GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE ANCHE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388795-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA PER LA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI MERITO - NECESSITA - GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE ANCHE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - ESTENSIONE.*

La rimessione, da parte del giudice istruttore, della causa al collegio per la decisione di una questione pregiudiziale o preliminare, investe il collegio di tutta la causa, in ordine alla quale le parti, a norma dell'art 189, comma secondo, cod proc civ sono tenute a formulare interamente le conclusioni di merito. Le predette Disposizioni si applicano, per il rinvio di cui all'art 311 cod proc civ, nel giudizio avanti al pretore anche in materia di lavoro e previdenza, la cui disciplina e dominata dall'esigenza di rendere il processo spedito il piu possibile. (Conf 4029/76, mass n 382692; (Conf 1890/75, mass n 375569; (Conf 115/74, mass n 367674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)