Sez. 2, Sentenza n. 2209 del 14/06/1976 (Rv. 381007 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - RAPPORTO CON L'AZIONE DI SPOGLIO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE - DOMANDA DI MANUTENZIONE - INCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME MANUTENZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - RAPPORTO CON L'AZIONE DI SPOGLIO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE - DOMANDA DI MANUTENZIONE - INCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE COME MANUTENZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La domanda di reintegrazione contiene anche quella di manutenzione perche la molestia e meno ampia dello spoglio; in conseguenza, il giudice di merito, avvalendosi del potere di meglio qualificare i fatti dedotti, puo, anche in grado di appello, ritenere Azione di manutenzione quella che fu proposta come Azione di reintegrazione, se i fatti dedotti rimangano fermi e non siano violate le regole del contraddittorio. (Conf 283/73, mass n 362160).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)