Sez. 3, Sentenza n. 10894 del 30/10/1998 (Rv. 520252 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Notificazione della sentenza impugnata - Ad istanza degli eredi della parte deceduta - Impugnazione della controparte nei confronti degli eredi - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
La dichiarazione della morte della parte fatta nell'istanza per la notificazione della sentenza e riportata nella relazione dell'Ufficiale Giudiziario comporta che l'impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi ed ha come conseguenza, in mancanza, la nullità dell'atto di appello notificato alla parte deceduta anziché ai suoi eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)