Sez. L, Sentenza n. 5420 del 02/06/1998 (Rv. 516023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Notifica del ricorso per Cassazione alla parte deceduta dopo la decisione d'appello - Conoscenza dell'intervenuto decesso da parte dell'impugnante per essere stata promossa dagli eredi l'esecuzione della sentenza impugnata - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione diretto alla parte deceduta dopo la decisione della causa d'appello e notificato al suo procuratore nel precedente grado, nonostante la conoscenza che l'impugnante abbia del decesso - per essere stata dagli eredi promossa l'esecuzione della sentenza impugnata ed addirittura per avere lo stesso impugnante già eseguito il pagamento richiesto con il precetto a mezzo di distinti assegni intestati, pro quota, a ciascuno degli eredi -, è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, atteso che la notifica di una tale impugnazione, diretta alla parte deceduta, non è idonea a costituire il rapporto giuridico di impugnazione, così come, in primo grado, la notificazione della citazione o del ricorso alla parte premorta non costituisce il rapporto giuridico processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)