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Sez. 3 - , Sentenza n. 12111 del 22/06/2020 (Rv. 658168 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658168-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (La S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accolto una opposizione avverso un decreto ingiuntivo per l'attività di noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni ambientali riferite ad un unico procedimento penale, in considerazione del fatto che ogni spesa straordinaria di giustizia, ritenuta indispensabile dal magistrato procedente, costituisce il presupposto per l'emissione del decreto di pagamento ex art. 70 dpr n. 115 del 2002 e dà luogo ad un rapporto giuridico autonomo, difettando, nella specie, il presupposto di operatività del giudicato esterno costituito dall'identità del rapporto giuridico dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)