Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 01/12/1982 (Rv. 424153 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - VALORE DI STIMA - CRITERI - METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - AMMISSIBILITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - VALORE DI STIMA - CRITERI - METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - AMMISSIBILITÀ.*
Al fine della Determinazione dell'indennizzo per il trasferimento all'ENEL di azienda elettrica, che non rientri fra quelle di società quotate in borsa o di imprese tenute alla formazione del cosiddetto "bilancio elettrico", l'art. 5 n. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, il quale prevede detta Determinazione in misura pari al valore di stima, non fissa alcun criterio vincolante per l'effettuazione di tale stima, e, pertanto, non osta a che il giudice del merito, adito per la liquidazione, possa fare riferimento, in via prevalente od esclusiva, al metodo della capitalizzazione del reddito, ove le circostanze del caso concreto, anche in relazione alle dimensioni dell'azienda, giustifichino una considerazione prioritaria degli elementi dinamici dell'impresa, rispetto a quelli patrimoniali.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)