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Sez. 1, Sentenza n. 8500 del 19/11/1987 (Rv. 456026 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - AZIENDA ELETTRICA NON APPARTENENTE A SOCIETÀ QUOTATA IN BORSA O AD IMPRESA TENUTA ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - CRITERIO COSIDDETTO DELLA SEMISOMMA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456026-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - AZIENDA ELETTRICA NON APPARTENENTE A SOCIETÀ QUOTATA IN BORSA O AD IMPRESA TENUTA ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - CRITERIO COSIDDETTO DELLA SEMISOMMA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel caso di nazionalizzazione di azienda elettrica, non appartenente a società quotata in borsa, né ad impresa tenuta alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958 n. 191, il valore di stima, da porre a base della liquidazione dell'indennizzo, può essere determinato, in Mancanza di specifiche Disposizioni normative per il calcolo del valore medesimo, con il criterio della cosiddetta semisomma, cioè della media aritmetica fra la somma dei valori dei beni materiali dell'azienda e la capitalizzazione del reddito, sempre che si tratti del reddito effettivamente realizzato alla data di riferimento, al netto quindi degli oneri tributari e con esclusione di profitti meramente potenziali. (V 1/85, mass n 438206; (V 6520/82, mass n 424153).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)