Sez. U - , Sentenza n. 24609 del 02/10/2019 (Rv. 655499 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Attività bancaria - Sanzioni amministrative - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Atti amministrativi e regolamentari presupposti - Estensione - Configurabilità - Fondamento.
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE
Le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 145 del d. lgs. n. 385 del 1993, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)