Sez. 2, Sentenza n. 6483 del 16/07/1997 (Rv. 506032 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE | Controversia promossa dall'amministratore per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino - Lite fra condomini - Configurabilità - Conseguenze - Capacità dei condomini a testimoniare - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE
La controversia promossa dall'amministratore di condominio, al quale spetta, come mandatario dei condomini, la rappresentanza degli stessi, per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose o dei servizi comuni, configura una lite fra condomini, nella quale questi, in quanto parti, sono incapaci di testimoniare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)