Sez. 2, Sentenza n. 8734 del 16/08/1993 (Rv. 483471 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Soci o condomini | Pagamento delle quote di contributi da parte del condominio - Controversie relative - Competenza del giudice del luogo dove si trova l'immobile - Configurabilità.
Competenza civile - Competenza per territorio - Soci o condomini
L'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause fra condomini il Foro speciale esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, si riferisce non soltanto alle liti tra condomini per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà ed all'uso delle cose comuni bensì anche a tutte le liti che possono insorgere nell'ambito condominiale, comprese quelle fra il condominio ed il singolo condomino relative al pagamento della quota di contributi da parte di quest'ultimo, considerato che il condominio, a differenza della società, non è un soggetto dotato di personalità giuridica sia pure attenuata o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte, ma si configura come gestione collegiale di interessi individuali facente capo a questi ultimi, sicché il suo amministratore non può considerarsi investito di un potere di rappresentanza organica, ma ha la semplice rappresentanza volontaria dei partecipanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)