Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017 (Rv. 644710 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio tributario - Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio - Estinzione del processo - Conseguenze - Definitività dell'avviso di accertamento - Decorrenza del termine per l'emissione degli avvisi di liquidazione - Dalla scadenza del termine utile per la riassunzione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio tributario, l'omessa riassunzione, nel termine di legge, del processo, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione, che, ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il venir meno dell'intero procedimento, comporta la definitività dell'avviso di accertamento, sicché il termine “a quo” per l’emissione degli avvisi di liquidazione inizia a decorrere una volta inutilmente consumato il termine utile per la riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 2, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)