Sez. U, Sentenza n. 1561 del 26/04/1977 (Rv. 385269 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - AGRICOLTURA - DISPOSIZIONI FINANZIARIE - ESPORTATORI VERSO PAESI TERZI - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE - OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI - POSIZIONE DEGLI ESPORTATORI - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - AGRICOLTURA - DISPOSIZIONI FINANZIARIE - ESPORTATORI VERSO PAESI TERZI - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE - OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI - POSIZIONE DEGLI ESPORTATORI - DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO.*
A norma dei regolamenti 13 giugno 1967 n 120'67 e 21 giugno 1967 n 139'67 emanati dal consiglio della comunita europea e del regolamento 21 dicembre 1967 n 1041 emanato dalla commissione - tutti immediatamente applicabili all'interno dello stato italiano - il compimento, a favore degli esportatori di determinati prodotti agricoli verso paesi terzi, delle cosiddette restituzioni alla esportazione, costituisce, per gli enti pubblici competenti di ciascun stato membro, un Obbligo tassativo previsto nell'interesse dei singoli interessati, oltre che della comunita, e da adempiersi senza alcun margine di discrezionalita, sulla base di un mero accertamento relativo al concreto verificarsi della situazione giuridica, analiticamente fissata dagli organi comunitari. Ne consegue che, una volta realizzatasi detta situazione, i singoli esportatori hanno in ordine alle suddette restituzioni un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 120, Legge Straniera min. CEE 21/06/1967 num. 139, Legge Straniera min. CEE 21/12/1967 num. 1041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)