Sez. 2, Sentenza n. 37689 del 08/07/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 260327 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Parziale - Configurabilità del giudicato in ordine alle parti non annullate della sentenza - Giudizio di rinvio - Intervento su punti non oggetto di annullamento - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
L'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio, non si era limitato ad applicare la diminuzione per una circostanza attenuante ma era intervenuto anche sulla rimodulazione della pena base su cui già si era formato il giudicato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)