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Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 22/05/1981 (Rv. 413950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ERRONEA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE AD UN OMONIMO DEL CONVENUTO - LEGITTIMAZIONE DI COSTUI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ERRONEA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE AD UN OMONIMO DEL CONVENUTO - LEGITTIMAZIONE DI COSTUI - INSUSSISTENZA.*

La legittimazione ad impugnare si determina soltanto con riguardo alla qualita di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori, con la conseguenza che colui il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, non sia stato parte nel giudizio di primo grado ma che, in quanto omonimo del convenuto, abbia erroneamente ricevuto la notifica della decisione, non e legittimato a proporre appello. (Conf 3572/75, mass n 377766; (Conf 1382/73, mass n 364034; (Conf 1156/72, mass n 357602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)