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Sez. L, Sentenza n. 3572 del 25/10/1975 (Rv. 377766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - NECESSITA.*

Nei giudizi d'appello e di Cassazione la qualita di parte legittimata a proporre impugnazione si determina semplicemente ed unicamente con riguardo alla qualita di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori, con la conseguenza che solo colui che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, era stato parte nel giudizio d'appello sara legittimato a proporre ricorso per Cassazione. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato 'in propriò, dai ricorrenti che, le precedenti fasi di merito avevano partecipato al giudizio in qualita di 'titolari e legali rappresentantì di una societa di fatto). (Conf 1382/73, mass n 364034; 1156/72, mass n 357602; (Conf 2080/68, mass n 334211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)