Sez. L, Sentenza n. 3572 del 25/10/1975 (Rv. 377766 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - NECESSITA.*
Nei giudizi d'appello e di Cassazione la qualita di parte legittimata a proporre impugnazione si determina semplicemente ed unicamente con riguardo alla qualita di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori, con la conseguenza che solo colui che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, era stato parte nel giudizio d'appello sara legittimato a proporre ricorso per Cassazione. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato 'in propriò, dai ricorrenti che, le precedenti fasi di merito avevano partecipato al giudizio in qualita di 'titolari e legali rappresentantì di una societa di fatto). (Conf 1382/73, mass n 364034; 1156/72, mass n 357602; (Conf 2080/68, mass n 334211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)