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Sez. 2, Sentenza n. 4063 del 07/04/1995 (Rv. 491692 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Sussistenza - Condizioni - Coniuge contitolare di un immobile in comunione legale - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. emessa a favore di un promissario acquirente e relativa alla quota di immobile di cui è titolare l'altro coniuge - Legittimazione a proporre appello di detto coniuge - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491692-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

La legittimazione ad appellare va riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado ed ivi siano rimasti soccombenti; mentre chi non sia stato parte in primo grado non può neanche intervenire adesivamente in appello, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti, di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado (art. 404 cod. proc. civ.). Pertanto, qualora non abbia assunto la qualità di parte in primo grado, un coniuge, contitolare di un immobile in comunione legale, non può proporre appello avverso la sentenza che trasferisca, ex art. 2932 cod. civ., ad un promissario-acquirente, la quota dell'immobile di cui è titolare l'altro coniuge; né può intervenire in appello, nell'indicata controversia, a norma dell'art. 344 cod. proc. civ., in quanto la propria quota del bene è indenne dall'azione del creditore dell'altro coniuge, in forza dell'art. 189 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)