Sez. 6, Sentenza n. 6812 del 17/05/1985 Ud. (dep. 05/07/1985) Rv. 170034 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO LA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NOZIONE - INCOLPAZIONE DI NATURA DEONTOLOGICA O DISCIPLINARE - DENUNCIA CON PRECISO NOMEN IURIS - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO LA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NOZIONE - INCOLPAZIONE DI NATURA DEONTOLOGICA O DISCIPLINARE - DENUNCIA CON PRECISO NOMEN IURIS - IRRILEVANZA.*
Il delitto di calunnia si verifica allorché si incolpa un soggetto, sapendolo innocente, di reati effettivi e non già putativi, cioè supposti. Ne consegue che se il fatto attribuito non corrisponde ad una determinata fattispecie legale ed integra, tutt'al più, un illecito deontologico o disciplinare, la calunnia resta esclusa; né ha rilievo che il denunciante abbia o meno indicato - nella denuncia - un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato, in quanto bisogna aver riguardo anche alla circostanza che la attribuzione del fatto costituente reato sia falsa e cioè contenga una cosciente alterazione del vero. (V mass n 106633).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)