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Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003 (Rv. 563527 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Illegittimità della esecuzione - Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. - Istanza al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Necessità - Competenza funzionale sul "quantum" - Estensione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563527-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA

Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima, può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96 secondo comma cod. proc. civ. - norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. - dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum" che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)