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Sez. 3, Sentenza n. 3534 del 23/04/1997 (Rv. 503894 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Illegittimità della compiuta esecuzione - Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., quale norma speciale rispetto all' art. 2043 cod. civ. - Istanza al giudice dell' opposizione all' esecuzione - Necessità - Competenza funzionale sul "quantum"- Estensione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503894-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA

Colui che chiede il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima, può agire soltanto, ai sensi dell' art. 96 secondo comma cod. proc. civ. - norma speciale rispetto all' art. 2043 cod. civ.- dinanzi al giudice dell' opposizione ad essa, funzionalmente competente sia sull' "an", sia sul "quantum"; pertanto è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in separato giudizio per il "quantum," che, per espressa previsione normativa, può esser liquidato anche di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)