Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010 (Rv. 612644 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Illegittimità dell'esecuzione - Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. - Istanza al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Necessità - Competenza funzionale sul "quantum" - Estensione - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (quale norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ.), dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum", che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)