Sez. 6, Sentenza n. 2460 del 05/10/1978 Ud. (dep. 13/03/1979) Rv. 141396 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - MOTIVAZIONE - PENA EQUA E GIUSTA - INSUFFICIENZA.*
PENA - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - MOTIVAZIONE - PENA EQUA E GIUSTA - INSUFFICIENZA.*
Il giudice puo discrezionalmente determinare la misura della pena da infliggere all'imputato, ma e tenuto ad esporre le ragioni che lo hanno indotto a tale Determinazione per fare intendere chiaramente il processo logico seguito e per consentirne il controllo di legittimita sulla conformita delle ragioni stesse ad esatti criteri giuridici. Egli deve valutare nel loro complesso gli elementi indicati nell'art 133 cod pen ed anche se puo porre in evidenza quelli che, a suo insindacabile criterio valgono ad indicare la gravita del reato e le capacita a delinquere del suo autore e non fare accenno ad altri elementi non puo limitarsi a dichiarare "giusta ed equa" la misura della pena adottata perche una siffatta affermazione e del tutto generica e apodittica, valida per le decisioni piu diverse e non consente di spiegare quale processo logico-giuridico sia stato seguito, quali elementi siano stati considerati rilevanti anche al fine della scelta della pena pecuniaria piuttosto che quella detentiva richiesta dal pubblico ministero.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)