Sez. 4, Sentenza n. 8109 del 16/06/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150295 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - MISURA NON SUPERIORE ALLA MEDIA EDITTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
PENA - DETERMINAZIONE - MISURA NON SUPERIORE ALLA MEDIA EDITTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
Non è necessario che vengano richiamate tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., qualora sia stata inflitta una pena media. L'uso delle espressioni "pena congrua" o "adeguata" o "equa" e simili da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze e dall'altro esclude che il potere discrezionale relativo alla Determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio. (in termini mass n 118512/71, Conf da ultimo mass n 145442/80; 143536/79 ed ivi citate; 138575/78 ed ivi citate; 138297/78 ed ivi citate; contra: nel senso che non è adempiuto l'Obbligo della motivazione quando sia affermato apoditticamente che la pena inflitta è "giusta, equa, congrua" mass nn 141396/79, 108826/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)