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Sez. 4, Sentenza n. 8109 del 16/06/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150295 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - MISURA NON SUPERIORE ALLA MEDIA EDITTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150295-01

PENA - DETERMINAZIONE - MISURA NON SUPERIORE ALLA MEDIA EDITTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*

Non è necessario che vengano richiamate tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., qualora sia stata inflitta una pena media. L'uso delle espressioni "pena congrua" o "adeguata" o "equa" e simili da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze e dall'altro esclude che il potere discrezionale relativo alla Determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio. (in termini mass n 118512/71, Conf da ultimo mass n 145442/80; 143536/79 ed ivi citate; 138575/78 ed ivi citate; 138297/78 ed ivi citate; contra: nel senso che non è adempiuto l'Obbligo della motivazione quando sia affermato apoditticamente che la pena inflitta è "giusta, equa, congrua" mass nn 141396/79, 108826/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)