Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 02/03/2010 (Rv. 611894 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"
Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno alla persona derivante da un sinistro stradale, aveva detratto dall'importo dovuto la somma versata al danneggiato dal suo datore di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, quale incentivo di natura contrattuale per anticiparne le dimissioni, traendo titolo tale importo dal rapporto di lavoro e non dal fatto illecito causativo del danno stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)