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Sez. 6, Sentenza n. 3892 del 06/02/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 208877 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Revocabilità - Dopo l'intervenuto consenso dell'altra parte - Esclusione - Richiesta formulata dall'imputato - Dissenso del pubblico ministero - Inizio del dibattimento - Revocabilità della richiesta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208877-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE

La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto prelude alla formazione di un negozio giuridico processuale, è di norma revocabile fino a quando non intervenga il consenso dell'altra parte, ma non lo è più quando tale consenso sia stato espresso, perché ciò determina la formazione del negozio, i cui effetti nel procedimento sono irrevocabili ancora prima della relativa decisione giudiziale. La richiesta, formulata dall'imputato, è inoltre irrevocabile anche in caso di mancato consenso del pubblico ministero, una volta che si dia ingresso al dibattimento: diversamente, sarebbe vanificato il potere-dovere del giudice di verificare al termine del dibattimento, o anche nel giudizio di impugnazione, se il dissenso del pubblico ministero fosse o meno giustificato e la pena richiesta dall'imputato fosse o meno congrua.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)