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Sez. 2, Sentenza n. 2845 del 17/04/1997 Cc. (dep. 29/04/1997) Rv. 207828 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Consenso - Revoca unilaterale prima della decisione del giudice - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207828-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

È inammissibile la revoca unilaterale della proposta di applicazione della pena patteggiata dopo che sulla stessa sia intervenuto il consenso della parte pubblica, e ciò in quanto, allorché una delle parti abbia aderito alla richiesta formulata dall'altra, il procedimento speciale si avvia verso l'epilogo anticipato che non ne consente più la regressione. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti pronunciata dal giudice nonostante l'imputato, prima della lettura del dispositivo, avesse presentato dichiarazione di revoca di detta richiesta affermando di non aver ben compreso l'istituto del patteggiamento)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)