Sez. 1, Sentenza n. 8659 del 26/06/2000 (Rv. 538028 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Soggetto legittimato a destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra - Proprietario di entrambe le cose - Necessità - Difetto - Rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra i due proprietari - Necessità.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
La destinazione durevole di una cosa al servizio di un'altra dà luogo ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell'art. 817 cod. civ. solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose; qualora, al contrario, le cose appartengano a due proprietari diversi, la destinazione dell'una a servizio dell'altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cose principale e quello della cosa accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)