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Sez. 1, Sentenza n. 1587 del 19/03/1979 (Rv. 397928 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - PASSIVITA EREDITARIE COMPROVATE DALLO STATO DI GRADUAZIONE DEFINITIVO EX ART 498 E SEGUENTI COD CIV - OPPONIBILITA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA DELLE PROVE LEGALI EX ART 45 DEL RD N 3270 DEL 1923 - CONTRASTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397928-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - PASSIVITA EREDITARIE COMPROVATE DALLO STATO DI GRADUAZIONE DEFINITIVO EX ART 498 E SEGUENTI COD CIV - OPPONIBILITA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA DELLE PROVE LEGALI EX ART 45 DEL RD N 3270 DEL 1923 - CONTRASTO - ESCLUSIONE.*

La situazione delle passivita ereditarie comprovata dallo stato di graduazione divenuto definitivo nella procedura di liquidazione dell'eredita, ex art 498 e seguenti cod civ, non puo essere disconosciuta dall'amministrazione finanziaria ai fini della Determinazione della base imponibile dell'imposta di successione alla stregua dell'abrogata disciplina del RD 30 dicembre 1923 n 3270, giacche le risultanze di detta procedura diventano opponibili anche all'amministrazione finanziaria, cui incombe l'Onere - se intende contestare la verita dei crediti inclusi nello stato di graduazione - di provocare gli accertamenti giudiziali sui crediti contestati. Ne cio contrasta con il principio della tassativita delle prove legali previste dall'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, per la deduzione dall'asse dei debiti ereditari, poiche tale principio si riferisce al normale procedimento amministrativo di Determinazione della base imponibile, ma non puo essere considerato preclusivo, in via assoluta, dell'efficacia probatoria derivante da altre procedure, egualmente previste dall'ordinamento, anch'esse preordinate all'accertamento del passivo dell'eredita. (V 2490/71, mass n 353509; (V 2471/67, mass n 329769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)