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Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 20/05/1980 (Rv. 407116 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - EREDI ACCETTANTI COL BENEFICIO D'INVENTARIO - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407116-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - EREDI ACCETTANTI COL BENEFICIO D'INVENTARIO - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*

In tema d'imposta di successione nel vigore del RD 30 dicembre 1923 n 3270, e per il caso di accettazione dell'eredita con beneficio d'inventario, seguita dalla procedura di liquidazione prevista dagli artt 498 e seguenti cod civ, l'amministrazione finanziaria non puo insinuare nello stato di graduazione della procedura medesima il proprio credito, il quale sorge nei confronti dell'erede, e non integra un debito del de cuius o della massa ereditaria, ma, a tutela delle sue ragioni, puo spiegare il controllo sulle operazioni di detta procedura, nonche agire od intervenire per un accertamento giudiziale sui crediti ammessi e sui privilegi riconosciuti, tenuto conto che la situazione delle passivita, come comprovata a seguito della definitivita di detto stato di graduazione, resta opponibile anche all'amministrazione medesima, al fine della Determinazione della base imponibile. (V 1587/79, mass n 397928; (V 2490/71, mass n 353509; (V 2471/67, mass n 329769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)