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Sez. 1, Sentenza n. 372 del 07/02/1973 (Rv. 362322 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ISTITUZIONE DI EREDE - CONFIGURABILITA - ESTREMI - QUOTA DI BENI DEL DE CUIUS - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362322-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ISTITUZIONE DI EREDE - CONFIGURABILITA - ESTREMI - QUOTA DI BENI DEL DE CUIUS - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 588 cod civ, si ha istituzione di erede quando l'attribuzione o la chiamata alla successione abbia per oggetto la universalita od una quota dei beni del testatore. Per quota di beni, il cui lascito importa istituzione di erede, si deve intendere una parte astratta, ideale, e piu precisamente una frazione dell'universalita del patrimonio, determinata dal testatore espressamente o tacitamente. (V 3282/72, mass n 361105; 3342/71, mass n 354847; (V 1368/71, mass n 351618).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)