Sez. 3, Sentenza n. 6046 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268828 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza sulla sospensione del procedimento con messa alla prova - Impugnabilità - Regime.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è impugnabile in via autonoma ed immediata con ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. esclusivamente in caso di accoglimento della stessa, mentre, in caso di rigetto, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per sé impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)