Sez. 3, Sentenza n. 31390 del 27/04/2018 Ud. (dep. 10/07/2018) Rv. 273831 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Illecita gestione dei rifiuti - Coincidenza della fattispecie generale e di quella emergenziale - Esclusione della rilevanza penale - Presupposti - Occasionalità della condotta - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione illecita di rifiuti, la fattispecie contemplate dall'art. 256 del d.lgs 3 aprile 2006, n.152 e quella di cui 6 lettera d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che si applica nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore, sono pienamente sovrapponibili, potendo, pertanto, escludersi anche in relazione alla disciplina emergenziale, la rilevanza penale della condotta solo nel caso dell'assoluta occasionalità della stessa, che ricorre nelle medesime ipotesi individuate con riferimento alla contravvenzione sanzionata dalla disciplina generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legge 06/11/2008 num. 178 art. 6 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)