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Sez. 3, Sentenza n. 8193 del 11/02/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266305 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Elemento oggettivo - Unica condotta tra quelle alternativamente previste dalla norma - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266305-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)