Sez. L, Sentenza n. 14684 del 29/08/2012 (Rv. 623724 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza di ingegneri e architetti - Imponibile contributivo - Redditi da attività professionali atipiche - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica).
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 51, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)