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Sez. 5 - , Sentenza n. 22143 del 17/04/2019 Ud. (dep. 21/05/2019) Rv. 275924 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Minaccia grave non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen. - Procedibilità a querela - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275924-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

A seguito della modifica, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per il delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)