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Sez. 3, Sentenza n. 8765 del 09/09/1997 (Rv. 507709 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Inammissibilità dell'opposizione - Decreto "inaudita altera parte" emesso dal giudice dell'esecuzione - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507709-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il decreto con cui il giudice dell'esecuzione dichiari "inaudita altera parte" inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, quand'anche ne rilevi la tardiva, deve qualificarsi come provvedimento abnorme, sicché contro di esso deve ritenersi consentito il rimedio del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., ancorché il ricorso sia diretto a far valere non l'abnormità del provvedimento, ma la sua erroneità nel merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)