Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 23/04/2003 (Rv. 562403 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di assegnazione del credito - Esecuzione forzata presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
L'ordinanza di assegnazione di un credito che non abbia il contenuto richiesto dal creditore procedente (in ordine all'entità della somma oggetto dell'assegnazione ed alla sua decorrenza), quale atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti (e, per l'effetto, esso stesso atto esecutivo) affetto da (eventuale) vizio, va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, mentre va impugnata con l'appello qualora abbia un contenuto, decisorio, diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, incidendo su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore o del debitore, le quali integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)