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Sez. 3, Sentenza n. 18945 del 11/12/2003 (Rv. 569305 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Riduzione della capacità lavorativa del lavoratore non specializzato - Ricomprensione nella incapacità lavorativa generica e risarcibilità solo sotto il profilo del danno biologico - Esclusione - Risarcibilità come danno patrimoniale - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2003-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569305-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno alla persona, la riduzione della capacità lavorativa di un soggetto che svolge vari e saltuari lavori non qualificati, o dell'operaio non specializzato, non è assimilabile alla incapacità lavorativa generica, liquidabile solo nell'ambito del danno biologico, ma è pur sempre fonte di danno patrimoniale, da valutarsi considerando quale sia stata in concreto la riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto leso, che può determinarsi tenendo conto della varietà di attività o di lavorazioni che il soggetto può essere chiamato a compiere, in riferimento alla situazione lavorativa specifica, ambientale e personale, del soggetto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)