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Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 12/09/2000 (Rv. 540100 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Ricomprensione in esso della incapacità lavorativa generica - Nozione - Sua differenza dalla incapacità lavorativa specifica - Distinte liquidazioni - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540100-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno alla persona, la perdita della capacità lavorativa specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto, si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)