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Sez. 1, Sentenza n. 12421 del 07/07/2004 (Rv. 575612 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Carica di consigliere regionale - Elezione - Azione di decadenza - Termine di proponibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575612-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE

In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, qualora il giudice di merito abbia (come nel caso di specie) adottato la soluzione della cd. pregiudiziale eventuale, avuto riguardo ai rapporti tra azione popolare (art.84 d.P.R. 570/60) e procedimento amministrativo - abbia, cioè, ritenuto che l'azione popolare sia svincolata da termini decadenziali se non preceduta dal procedimento amministrativo, e sia viceversa soggetta al termine decadenziale breve se preceduta dalla delibera del consiglio -, e la parte, senza contestare tale impostazione giuridica, abbia in fatto posto la questione della inesistenza di una delibera ad hoc sulla questione ineleggibilità / incompatibilità alla Corte di cassazione, la Corte stessa è legittimata ad esaminare le delibere del Consiglio regionale in contestazione, onde stabilire se le stesse abbiano in realtà affrontato la questione della ineleggibilità / incompatibilità del consigliere, ovvero si siano esaurite (come nel caso di specie) nei consueti adempimenti di proclamazione e convalida degli eletti, non essendo in tal caso ipotizzabile alcuna decadenza dalla proposizione dell'azione de qua.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)