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Sez. 1, Sentenza n. 1020 del 02/02/1991 (Rv. 470758 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo | In genere - Carica di consigliere comunale - Ineleggibilità ed incompatibilità - Controversie relative - Comune - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Notifica del ricorso al Sindaco - Funzione.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470758-01

Elezioni - Elettorato - Passivo

Nelle controversie in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, il Comune non ha la qualità di litisconsorte necessario, e la notificazione del ricorso al sindaco non ha la funzione di instaurare nei confronti del Comune un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, con la conseguenza che l'omissione di tale notifica non determina l'inammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)