Sez. 1, Sentenza n. 15368 del 02/11/2002 (Rv. 558862 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Carica di consigliere regionale - Elezione - Azione di decadenza - Diretta proponibilità con ricorso dinanzi al giudice ordinario - Configurabilità - Fondamento e conseguenze.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, la disciplina introdotta dalla legge 23.4.1981, n. 154, pur modificando il procedimento amministrativo per la pronuncia di decadenza del consigliere regionale, non ha né abrogato né modificato l'art.9 bis comma terzo del d.P.R. 570/1960 (sì come introdotto dall'art. 5 della legge 1147/1966), richiamato, per le elezioni regionali, dall'art. 19 della legge 108/1968, il quale contempla la diretta proponibilità dinanzi al giudice ordinario (con le dovute conseguenze in tema di tempestività del ricorso) dell'azione volta ad ottenere la pronuncia di incompatibilità indipendentemente dalle iniziative del consiglio regionale e senza che sia necessario il previo esperimento del procedimento amministrativo, la concorrenza di tali rimedi corrispondendo, per converso, ad esigenze diverse (e, cioè, da un lato, alla tutela dell'eletto, che può rimuovere le situazioni di incompatibilità nel termine concesso dalla legge, dall'altro, alla salvaguardia della possibilità, per ciascun interessato, di assumere l'iniziativa di far osservare la disciplina elettorale). Tale disciplina resta tuttora valida anche alla luce dell'evoluzione normativa "in subiecta materia" - atteso che l'art. 274 del D.Lgs. 267/2000 (recante il testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali), nell'abrogare, tra l'altro, l'art. 9 bis del citato d.P.R. 570/1960, fa salva tanto l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali (ex art. 19 legge 108/1968), quanto le disposizioni previste per i consiglieri regionali dalla legge 154/1981, pur essa abrogata -, confermandosi espressione di un principio di ordine generale, anche alla luce della legge 267/2000 che disciplina, all'art.70, l'azione popolare con riferimento alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali negli stessi termini di cui all'abrogato art.9 bis d.P.R. 570/1960.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis com. 3 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)