Sez. 1, Sentenza n. 10220 del 14/02/2003 Ud. (dep. 05/03/2003) Rv. 223618 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Cittadini extracomunitari - Reato previsto dall'art. 6, comma 3, del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Destinatari - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il fatto, previsto dall'art. 6, comma 3, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, del cittadino extracomunitario che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non è configurabile come reato nei confronti dello straniero clandestino con riferimento alla mancata esibizione del permesso o della carta di soggiorno. (In motivazione la Corte ha affermato che tale conclusione si rende necessaria non solo per esigenze di razionalità che impediscono l'incriminazione di una condotta inesigibile perché impossibile, ma anche per il fatto che il solo ingresso illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato e che, conseguentemente, la punizione dell'omessa esibizione del permesso o della carta di soggiorno da parte dell' extracomunitario clandestino equivarrebbe all'incriminazione della stessa condizione di clandestinità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)