Sez. 2, Sentenza n. 4412 del 27/03/2001 (Rv. 545206 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione del giudice ex art.51, n.4, cod. proc. civ. - Concetto di "conoscenza della causa" nel precedente grado di giudizio - Interpretazione - Come partecipazione alla precedente decisione collegiale - Legittimità - Come semplice istruzione della causa senza partecipare alla successiva decisione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. al giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado concerne esclusivamente il caso dell'avvenuta partecipazione alla decisione oggetto di gravame, non anche quello di semplici attività istruttorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)