Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 09/02/1998 (Rv. 512401 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione del giudice ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ. - Concetto di "conoscenza della causa" nel precedente grado di giudizio - Interpretazione - Come partecipazione alla precedente decisione collegiale - LegittimitĂ - Come semplice istruzione della causa senza partecipare alla successiva decisione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. nei confronti del giudice che abbia "conosciuto della causa nel precedente grado di giudizio" deve ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice stesso abbia partecipato alla decisione collegiale nella precedente fase del procedimento, e non può, pertanto, estendersi anche alla ipotesi in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)