Sez. L, Sentenza n. 10308 del 28/06/2003 (Rv. 564674 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Presupposto - Attività degli addetti alle sale giochi - Esclusione.
SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE
Premesso che l'espressione "altre categorie di lavoratori dello spettacolo", contenuta nell'art. 3 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori stessi all'ENPALS, deve essere intesa in senso tecnico, costituendo "spettacolo" l'attività volta alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso ed all'assistere, da parte del destinatario, alla rappresentazione, il cui oggetto è costituito, in ogni forma ipotizzabile, dal pensiero dell'uomo, sicché lavoratore dello spettacolo è colui che direttamente, mediatamente o indirettamente dà il proprio contributo alla rappresentazione, ai dipendenti delle cosiddette sale - giochi, nelle quali sono installati "flippers", calcetto, biliardi, video - giochi e altri macchinari automatici, destinati al divertimento, non è applicabile la disciplina prevista dal citato D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni, in quanto difetta il requisito della produzione di uno spettacolo; ne consegue che i il rapporto previdenziale e assistenziale dei relativi addetti deve essere costituito con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)