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Sez. L, Sentenza n. 12824 del 03/09/2002 (Rv. 557241 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo contributivo - Disciplina ex art. 3 D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 - Destinatari - Portata.
Stato
decisa il 2002-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557241-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di assicurazione E.N.P.A.L.S., l'obbligo contributivo sui compensi percepiti per l'attività svolta vige esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3 D.L.C.P.S.n. 708 del 1947, ratificato con la legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dai successivi decreti ministeriali. Per i medesimi soggetti, l'assicurazione E.N.P.A.L.S. vige anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)