Sez. L, Sentenza n. 7323 del 15/06/1992 (Rv. 477734 - 01)
Spettacoli pubblici - In genere | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. - Presupposto - Attività dei cosiddetti "disk jockey" - Rilevanza.
Spettacoli pubblici - In genere
Ai sensi del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, da parte di committenti la cui produzione rientra in tale settore, intendendosi per spettacolo non qualsiasi manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quelle che propriamente hanno il fine di rappresentare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori. In tale accezione rientra, in quanto riconducibile a quella dei presentatori di cui al punto 2 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. cit., l'attività dei cosiddetti "disk jockey", i quali propongono al pubblico presente nelle sale la loro selezione di dischi, con apposite parole di presentazione; tale attività rientra nei concetti di rappresentazione e di interpretazione dello spettacolo unitariamente inteso, risultante dalla sequenza dei brani eseguiti, delle parole dette e delle eventuali luci proiettate unitamente alla partecipazione attiva del pubblico.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)